Consulenza in materia di agenzia commerciale in Francia
Il Regolamento (CE) n° 593/2008 é stato introdotto nel Codice di Commercio francese in data 17 juin 2008 al Titolo III, rubricato “Des courtiers, des commissionaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants”.
Il Capitolo IV (artt. da L 134-1 a L 134-17) tratta degli agenti commerciali.
L’art. L 134-17 recita: “Un decreto legge fisserà le condizioni d’applicazione del presente capitolo”.
Tale decreto si trova inserito agli artt. da R 134-1 a R 134-17 del Codice di Commercio.
L’art. R 134-17 stabilisce che un decreto fisserà le forme della dichiarazione di immatricolazione.
E cosi’ si entra nel vivo della normativa francese.
1°) In primo luogo, la dichiarazione amministrativa al fine dell’immatricolazione al registro degli agenti commerciali, benchè espressamente prevista dal Codice di Commercio francese NON é obbligatoria per valersi della qualifica di agente commerciale (Cass. Com. 07/07/2004, bull. civ. n° 146).
2°) Cio’ nonostante, un’azienda italiana ha tutto l’interesse di richiedere all’agente commerciale con cui intende lavorare di fornire la prova dell’immatricolazione all’albo degli agenti commerciali e di subordinare l’inizio del contratto all’esistenza di tale iscrizione.
Soprattutto in caso di persone fisiche. In caso di società, invece, non è essenziale.
In effetti, benché non sia una prova assoluta, l’immatricolazione al registro dei commercianti fa presumere che l’agente non é un dipendente del preponente.
=> il diritto del lavoro (ovviamente non applicabile alle società di agenzia) sarà tanto più difficile da far valere da parte di un agente -che ben consigliato da un avvocato- potrebbe richiedere la riqualificazione del rapporto.
3°) Principio dell’art. L 134-1 del Codice di Commercio
L’agente é un lavoratore indipendente che, seppure non vincolato da un contratto di lavoro, è incaricato in modo permanente di negoziare ed eventualmente concludere dei contratti di vendita, acquisto, di affitto o di prestazioni di servizio a nome e per conto di produttori, industriali , commercianti, o di altri agenti commarciali.
Puo’ essere una persona fisica o una persona giuridica (società).
4°) Il contratto puo’ essere concluso o per iscritto, oppure solo verbalmente tra le parti (pericoloso soprattutto per il preponente).
– L’art. L 134-2 precisa, tuttavia, che ognuna delle parti puo’ richiedere all’altra uno scritto che menzioni il contenuto del contratto verbale di agenzia, compresi gli eventuali addendum.
Tale obbligo trovasi completato dall’art. R 134-3 del decreto riguardo i documenti contabili che l’agente è in diritto di richiedere al preponente.
– Nel contratto stipulato per iscritto è indispensabile prevedere, alla fine, il foro competente e la legge applicabile.
5°) All’inizio del rapporto, l’agente deve indicare quali sono i suoi altri preponenti. Nel corso del rapporto, puo’ accettare senza autorizzazione del mandante la rappresentanza di altri preponenti.
Ma non puo’ accettare la rappresentanza di aziende concorrenti senza accordo col preponente (art. L 134-3).
– E’ quindi consigliabile non sottoscrivere contratti con esclusiva, in quanto se l’agente non è esclusivo nel suo settore, l’azienda non é costretta a fare cessare il contratto, ma puo’ aggiungere un altro agente nello stesso settore.
– Nel contratto d’agenzia (che si consiglia vivamente di mettere per iscritto) vanno precisati il settore, i prodotti e la durata indeterminata.
6°) Obbligo di lealtà e di reciproca informazione per le due parti
Tale obbligo previsto dall’art. L 134-4, è completato da art. R 134-1.
7°) Diritto alle provvigioni (art. da L 134-5 a L 134-10)
Tranne clausola espressa contraria, tale diritto si estende alle provvigioni dirette e indirette (includenti tutte le remunerazioni, tanto fisse che in percentuale) nel settore attribuito per tutti gli ordini passati prima della fine del contratto e andati a buon fine (se precisato nel contratto).
8°) Cessazione del contratto -preavviso- indennità (da L 134-11 a L 134-13)
1. Preavviso. Il termine minimo di preavviso corrisponde a metà di quello imposto dalla legge francese.
L’art. L 134-11 stabilisce che il preavviso è di un mese per il primo anno; di due mesi per il secondo; di tre mesi per il terzo e gli anni seguenti.
2. Diritto all’indennità di fine rapporto
Tranne colpa grave dell’agente (per esempio, concorrenza sleale, violazione di esclusiva contrattuale), la cessazione del contratto da parte del preponente dà diritto ad una indennità a compenso del danno subito.
La legge francese va oltre la Direttiva europea del 1986 che raccomanda di limitare ad un anno di provvigioni l’indennizzo che compensa il danno subito.
L’articolo L 134-12 del Codice di Commercio prevede soltanto, in modo generico, che “in caso di cessazione della relazione con il mandante, l’agente ha diritto ad un’indennità che deve compensare il danno subito” .
La giurisprudenza francese -applicabile solo agli agenti commerciali- valuta generalmente in due anni di provvigioni la quantificazione del danno subito a causa della cessazione del contratto di agenzia (T.com. Paris 4ème ch. 04/03/2010 n° 2008043205, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227).
Ciononostante, tale indennità non è esauriente. In fatti, può essere richiesto un indennizzo specifico, come per esempio il danno provocato all’immagine dell’agente o la difficoltà di trovare un nuovo lavoro data l’età dell’agente, presunto non ancora pensionabile.
3. L’indennità è dovuta: in caso di malattia; di età che rende impossibile il proseguimento del rapporto di agenzia; ed agli eredi in caso di decesso.
4. L’articolo L 134-13 (primo ed ultimo comma) del Codice di Commercio precisa che “la riparazione del danno ex art. L134-12 non è dovuta” nel caso in cui ”con l’accordo del mandante, l’agente ha ceduto a un terzo i diritti e obblighi che detiene in virtù del contratto”.
5. Particolare caso di perdita del diritto all’indennità di cessazione di fine rapporto
Essendo tutti i contratti riqualificabili dal Giudice, il contratto di agenzia può essere riqualificato per esempio in contratto di intermediario, quel che fà perdere il diritto a indennità in base alla giurisprudenza qui sopra descritta, molto favorevole agli agenti commerciali .
Il Tribunale di Commercio di Parigi ha giudicato che non adempiono alle condizioni per pretendere alla qualifica di agente commerciale ai sensi dell’art. L 132-1 del codice di commercio, le persone :
– che non dispongono di un potere effettivo di negoziare e/o di concludere contratti a nome e per conto del preponente in modo permanente, per esempio se il presunto agente non può raccogliere gli ordini e fissare i prezzi come da listino, mentre solo il preponente può farlo (T.com. Paris 19ème ch. 28/09/2011 n° 2009014670, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227);
– che non dispongono di una latitudine sufficiente per negoziare a nome e per conto del mandante, per esempio quando il ruolo è limitato alla diffusione di offerte predefinite, con l’obbigo di non poter modificarne alcun punto (T.com. Paris 1ère ch. 23/03/2011 n° 2008094511, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227).
9°) Prescrizione
Il diritto all’indennità si prescrive in un anno a partire dalla data di cessazione del contratto. L’agente deve quindi avere notificato al mandante la propria domanda di indennità entro l’anno.
Almeno in teoria, la perdita del diritto all’indennità non fa perdere il diritto al risarcimento danni per altri motivi poco spesso ammessi.
Essendo il contratto di agenzia concluso intuitu personae e dunque in considerazione della persona stessa dell’agente, in linea di massima l’agente è tenuto ad adempiere personalmente e lealmente ai propri obblighi contrattuali – da definire con precisione nel contratto di agenzia.
Tranne accordo espresso col preponente, l’agente non può valersi di terzi per compiere la Sua missione e ancor meno cedere il suo contratto di agenzia.
Al contrario del diritto italiano, la legge francese non impone che certe clausole del contratto di agenzia siano firmate a parte.
La firma in calce all’ultima pagina del contratto (siglato alle altre pagine) è pienamente sufficiente.
J-F Sampieri-Marceau
Tutti i diritti riservati all’autore
Jean François Sampieri Marceau
15/03/2013
04/03/2015
Le pouvoir d’ester en justice
en droit comparé franco-italien
Le pouvoir d’ester en justice est également dénommé mandat ad litem.
Les conditions de validité du mandat ad litem conféré à l’avocat aux fins de représentation et d’assistance en justice varient selon les systèmes juridiques.
La procédure civile italienne est plus formaliste qu’en droit français.
I – En droit italien
Les règles concernant le mandat ad litem sont contenues notamment dans le code de procédure civile italien – Livre premier – Dispositions générales – Titre 2 – Des défenseurs, art. 82 à 87.
Aux termes de l’art. 83 du code de procédure civile, le mandat ad litem doit être conféré “par acte public ou par acte sous seing privé authentifié” et doit figurer ou “(…) à la fin ou en marge de l’assignation, du recours, du contre recours, de l’acte de constitution en réponse, ou en intervention, du “precetto” (commandement aux fins d’exécution), ou de la demande d’intervention dans la procédure exécution, ou du mémoire aux fins de désignation du nouveau défenseur (…); ou sur une feuille séparée mais qui soit attachée matériellement à l’acte auquel il se réfère, ou sur un document informatique séparé souscrit avec signature électronique et attaché à l’acte auquel il se réfère par des moyens informatiques (…)”.
La procédure italienne apparaît ainsi très formaliste puisqu’un avocat a toujours l’obligation de justifier de son mandat par un écrit formel authentifié, à peine d’irrecevabilité de son action et/ou de son intervention.
II – En droit français
Les règles relatives au mandat ad litem sont contenues notamment dans le code de procédure civile français – Titre 12 – Représentation et assistance en justice, aux articles 411 à 420.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile: “quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans le cas où il est habilité à représenter ou assister les parties”.
Cet article crée une présomption d’existence du mandat ad litem en faveur de l’avocat français.
Aux termes de l’art. 417 du code de procédure civile: “la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement”
En principe, le droit français n’exige aucun formalisme pour le mandat ad litem. Celui-ci peut donc être même seulement verbal.
Cela étant, bien que le mandat ad litem puisse être seulement verbal, l’avocat français peut avoir intérêt à le faire confirmer par écrit afin d’éviter toute contestation éventuelle en ce qui concerne son existence et/ou ses limites.
Si le mandat est conféré par écrit, un simple acte sous seing privé est amplement suffisant.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
11/02/2015
Procura alle liti
in diritto comparato italo-francese
I requesiti della procura alle liti conferita all’avvocato ai fini della rappresentazione in giudizio variano a seconda dei sistemi giuridici.
Il diritto processuale francese non è tanto formale quanto il diritto italiano.
I – Normativa italiana
La normativa italiana circa la procura alle liti trovasi nel codice di procedura civile Libro primo – Disposizioni generali – capo secondo – Dei difensori ex artt. 82 a 87.
Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti deve essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” ed apposta o “(…) in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto, o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore (…); oppure su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici (…).
II – Normativa francese
La normativa francese sulla procura alle lliti trovasi nel code de procédure civile – titre 12 – Représentation et assistance en justice ex artt. 411 a 420.
Ai sensi dell’articolo 416 del c.p.c. francese “chiunque voglia rappresentare o assistere una parte deve giustificare di averne ricevuto mandato o missione. L’avvocato, tuttavia è dispensato dal doverne giustificare. L’huissier de justice usufruisce della medesima dispensa nei casi in cui è abilitato a rappresentare o assistere le parti.”
L’articolo sopraccitato crea una presunzione di esistenza della procura alle liti a favore dell’avvocato francese.
Ai sensi dell’art. 417 c.p.c. francese, “la persona investita di un mandato ad litem è reputata, nei confronti del giudice e della controparte, aver ricevuto procura speciale onde fare o accettare rinuncia agli atti, acconsentire, fare accettare o dare proposte, confessione o consenso.”
Non è richiesta, peraltro, alcuna forma particolare per la procura alle liti.
Di conseguenza, se conferita per iscritto, può esserlo tramite semplice scrittura privata.
Ciononostante, benché la procura possa essere conferita solo verbalmente, l’avvocato può comunque avere interesse a farsela confermare con scrittura privata onde evitare eventuali contestazioni in merito alla esistenza del presunto mandato e/o ai suoi limiti.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat à la Cour d’Appel de Paris