Riconoscimento ed esecuzione in Francia delle decisioni italiane in materia civile e commerciale Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012


Oltre, in particolare, al Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 ancora in vigore concernente la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni civili e commerciali; al Regolamento (CE) n° 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale; al  Regolamento (UE) n° 650/2012 del 4/07/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni ed alla creazione di un attestato di successione europeo; al Regolamento (CE) n° 4/2009 del 18/12/2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, trovasi oggi anche applicabile il Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012 che ha soppresso, a sua volta, “l’exequatur” circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.

Il Regolamento (UE) n° 1215/2012, applicabile in particolare alle relazioni franco italiane, sostituisce il Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 e ne disciplina parimenti la competenza giudiziariail riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non disciplinati da altri Regolamenti.

Contrariamente al Regolamento (CE) n° 44/2001, l’articolo 1 del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012 esclude dal suo campo “le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;  i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa”.

I – Applicazione e entrata in vigore del Regolamento (UE) n° 1215/2012

L’articolo 80, afferma che il Regolamento (UE) n° 1215/2012, “abroga il regolamento (CE) n° 44/2001”.

L’articolo 66-1 dispone che “il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici  formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10/01/2015”.

Fermo restando che comunque non è applicabile alle materie escluse ex art. 1.

L’articolo 66-2 precisa che “In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n° 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10/01/2015 che rientrano  nel relativo ambito di applicazione”.

In linea di massima, a norma dell’articolo 69: “il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni (internazionali) relative alle stesse materie soggette al presente regolamento.”

L’articolo 81 dispone che il Regolamento (UE) n° 1215/2012 entra in vigore principalmente a partire dal 10/01/2015; e dal 10/01/2014 per quanto concerne le giurisdizioni competenti in materia di rifiuto di esecuzione, i relativi ricorsi e certi casi molto specifici.

II – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Il riconoscimento e l’esecuzione entranti nel suo campo d’applicazione sono disciplinati in base agli articoli 36 a 66 del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012.

A/ Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012

Con riserva di quanto escluso dal suo campo d’applicazione, l’articolo 36  del  Regolamento (UE) n° 1215/2012 dispone che “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”.

Quindi, non è più necessario richiedere preliminarmente un attestato di riconoscimento della decisione emessa in uno Stato membro nello Stato membro in cui si intende metterla a esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 37, La parte che desidera invocare una decisione in un altro Stato membro produce:

1. Una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità

2. L’attestato (denominato in Francia “certificat”) rilasciato dal Tribunale di origine:

* per una sentenza, come da modulo previsto all’Annesso I, (art. 53);

* per un atto pubblico o una transazione giudiziaria, come da modulo previsto

all’Annesso II,  (art 60).

3. una traduzione libera della sentenza/atto pubblico/transazione giudiziaria/e del relativo attestato standard.

L’articolo 39 ripete che: “La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

L’articolo 40 precisa che “Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto”.

L’articolo 41-1 predispone che, “fatte salve le disposizioni della presente sezione” (relative all’esecuzione), “il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto”. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto”

Ex articolo 41-2 “In deroga al paragrafo 1i motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all’articolo 45” qui di seguito.

Il procedimento d’esecuzione è quindi lo stesso applicabile alle sentenze emesse nello Stato membro richiesto. I tribunali, i mezzi di impugnazione ed i tempi per ricorrere sono gli stessi.

In Francia, a seconda dei casi, domande di diniego dell’esecuzione ex art. 47-1 e domande di constatazione d’assenza di motivi di diniego del riconoscimento ex art. 36-2, il giudice da adire è: il juge de l’exécution, il Tribunal d’Instance, il Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel e la Cour de Cassation.

Ex articolo 41-3: “La parte che chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante in Francia, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

Ex articolo 45, i motivi di diniego e di sospensione dell’esecuzione sono a titolo d’esempio i casi di riconoscimento contrario all’ordine pubblico; di sentenza per contumacia non notificata; di sentenza inconciliabile con una sentenza emessa in precedenza, ecc.

A norma degli artt. 42, 43 e 53, anteriormente alla prima misura di esecuzione sussiste l’obbligo di notificare l’attestato di cui sopra alla persona contro cui l’esecuzione è richiesta, allegando la decisione considerata, se non già fatto tramite una precedente notifica.

In Francia, la notificazione alla controparte dell’attestato, accompagnato dalla decisione e da una traduzione in francese va effettuata tramite huissier de justice.

La controparte dispone della facoltà di rifiutare tale notifica se non accompagnata dalle opportune traduzioni.

Finchè le traduzioni non sono notificate, la procedura di esecuzione trovasi interrotta. Nel frattempo, si può procedere solo a provvedimenti conservativi.

E’ consigliabile precisare nell’atto di notificazione il termine per impugnare la decisione.

Almeno in un primo tempo, si dovrà dimostrare che la controparte è stata regolarmente informata del ricorso in Italia ed ha potuto normalmente difendersi.

L’art. 52 insiste nella “sezione IV disposizioni comuni” sul fatto che: “In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.”

B/ Applicazione in diritto francese – Circolare del 12/02/2015

1. L’articolo 509 del codice di procedura civile dispone genericamente che le sentenze emesse da tribunali stranieri (…) sono esecutive in tutto il territorio della Repubblica nel modo e nei casi previsti dalla legge.

2. Gli articoli 509-1 a 509-7 del codice di procedura civile che erano in vigore dal 01/12/2010 in materia, sono stati modificati dalla Circolare del 12/02/2015 (BOMJ n° 2015-02 del 27/02/2015) di cui il punto II intitolato: “le misure di adattamento al diritto dell’Unione Europea” riporta in diritto francese: 1. La soppressione del exequatur – Le nuove disposizioni relative all’esecuzione delle decisioni. 2. Il riconoscimento. 3 Le regole comuni alle azioni tendenti al diniego di riconoscimento o di esecuzione (art. 46 e ss). 4. Le altre modifiche. 5. L’adattamento di una misura o  di una ingiunzione. 6. L’entrata in vigore.

La Circolare sopraccitata del 12/02/2015 è relativa tanto al Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012 quanto all’ultimo Regolamento (UE) pubblicato n° 606/2013 del 12/06/2013 relativo al mutuo riconoscimento delle misure di protezione in materia civile.

Cosicché, mentre in base al Regolamento (CE) n° 44/2001 (vedi Circolare del 24/01/2011), la legge francese impone una richiesta preliminare di riconoscimento da presentare al Capo Cancelliere del tribunale adito, a norma del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012 se l’azione da cui deriva il titolo esecutivo emesso in Italia è stata inoltrata dopo il 10/01/2015 non è più necessario richiedere preliminarmente un qualsiasi riconoscimento (exequatur) in Francia.

In conclusione, il Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/200 ed il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 sono rispettivamente applicabili, il primo, previo il riconoscimento da richiedere in Francia, il secondo, con il solo attestato standard ad hoc rilasciato dal giudice competente italiano.

L’individuazione del Regolamento applicabile è funzione della data di inizio dell’azione, di conclusione dell’atto pubblico o della transazione giudiziaria approvata o conclusa, anteriormente oppure dopo il 10/01/2015.

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Ciononostante, non è sicuro che in base al nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 che ha soppresso l’exequatur l’esecuzione diretta in Francia di un titolo italiano dopo ottenimento dell’attestato ad hoc presso il tribunale italiano competente sia più vantaggiosa in quanto non è scontato che sia meno lunga e non esponga a spese maggiori.

Si dovrà quindi ben valutare se iniziare un ricorso nel proprio Stato, o  nello Stato membro in cui si intende agire in via esecutiva.

 

Jean-François Sampieri-Marceau

Avocat au barreau de Paris

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26 octobre 2015