Riconoscimento ed esecuzione in Francia delle sentenze italiane in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000


La materia -di diritto internazionale privato- è regolata in base agli articoli da 32 a 37 (riconoscimento) e da 38.1 a 76 più sei annessi (esecuzione) del Regolamento (CE) n°44/2001 del 22/12/ 2000 relativo alla competenza giudiziaria, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; al Regolamento (CE) n° 2201/2003 del 27/11/ 2003 in materia matrimoniale e di responsabilità parentale; al Regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/ 2004 in materia di titolo esecutivo europeo; ed alla Convenzione di Lugano del 30/10/2007 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In Francia, detti Regolamenti (CE)  sono stati recepiti ex articoli da 509-1 a 509-7 del Codice di Procedura Civile.

I – LEGGE FRANCESE APPLICABILE

l’articolo 509 del CPC dispone genericamente che le sentenze emesse da tribunali stranieri e gli atti stesi dalle autorità pubbliche straniere sono esecutive in tutto il territorio della Repubblica nei modi e nei casi previsti dalla legge

Gli articoli 509-1 a 509-7 del CPC (in vigore dal 01/12/2010) definiscono i modi di procedere in Francia nell’ambito del diritto europeo.

L’articolo 509-1, citato qui di seguito al punto 1, lo è solo per la forma, in quanto non riguarda la fattispecie.

1°) Certificazione dei titoli esecutivi emessi in Francia (art. 509-1 del CPC)

l’art. 509-1 del CPC è relativo alle richieste ai fini di certificazione dei titoli esecutivi francesi in vista del loro riconoscimento all’estero -e quindi particolarmente in Italia- nel campo civile, commerciale, matrimoniale, di responsabilità parentale e di titolo secutivo europeo per i crediti non contestati.

Le richieste vanno presentate a seconda dei casi:

– al greffier en chef (capo cancelliere) della giurisdizione che ha emesso la decisione o omologato la convenzione;

– al giudice che ha emesso la decisione per quanto riguarda il Regolamento (CE) n° 2201/2003 del 27/11/ 2003 in materia matrimoniale e di responsabilità parentale ed il Regolamento (CE) n° 4/2009 del 18/12/2008 relativo alle obbligazioni alimentari.

2°) Certificazione dei titoli esecutivi emessi in Italia (art. 509-2 del CPC)

l’art. 509-2 del CPC è relativo alle richieste ai fini di riconoscimento o di constatazione della forza esecutiva sul territorio della Repubblica dei titoli esecutivi stranieri, ed in particolare delle sentenze italiane, in applicazione del Regolamento (CE) n°44/2001 del 22/12/ 2000 relativo alla competenza giudiziaria, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Lugano del 30/10/2007 riguardo la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Le richieste ai fini di riconoscimento vanno presentate a seconda dei casi:

– al greffier en chef (capo cancelliere) del tribunal de grande instance (tribunale civile);

– al president del tribunal de grande instance o al suo delegato per quanto riguarda il Regolamento (CE) n° 2201/2003 del 27/11/ 2003 in materia matrimoniale e di responsabilità parentale ed il Regolamento (CE) n° 4/2009 del 18/12/2008 relativo alle obbligazioni alimentari.

3°) Deroga in materia di certificazione degli atti notarili autentici (art. 509-3 del CPC)

A norma dell’articolo 509-3 del CPC, le richieste vanno presentate :

– al president de la chambre des notaires (presidente della camera dei notai) o in caso di impedimento al suo suppléant (supplente) nominato fra i membri de la chambre (della camera).

– l’articolo 509-3 del CPC precisa che l’elezione di domicilio dev’essere fatta nel circondario della corte d’appello in cui risiede la camera dei notai (decreto n° 2011-1043 del 01/09/2011, art. 5-1-4°)

– Derogando all’ar. 509-1 del CPC, le richieste di certificazione degli atti notarili autentici  in vista della loro esecuzione all’estero, e quindi particolarmente in Italia, in applicazione del Regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/ 2004 in materia di titolo esecutivo europeo, sono presentate al notaire (notaio) o alla personne morale (persona giuridica) titolare dello studio notarile che conserva la minuta dell’atto steso.

4°) Forma delle richieste (art. 509-4 del CPC)

– la richiesta è presentata in duplice esemplare. Deve comportare l’indicazione precisa dei documenti invocati.

5°) Decisione (artt. da 509-5 a 509-7 del CPC)

– La decisione che respinge la richiesta ai fini di constatazione della forza esecutiva è motivata.

– Il certificato, o la dichiarazione relativa alla domanda di riconoscimento o di constatazione della forza esecutiva è rimessa al richiedente contro ricevuta o per lettera raccomandata con domanda di avviso di ricezione.

– Il secondo esemplare della richiesta e del certificato oppure della decisione sono conservati presso  la segreteria.

– Se non deciso dal giudice, il rifiuto di rimessa del certificato può essere differito al presidente del tribunal de grande instance (tribunale civile). Quest’ultimo, adito per iscritto (requête) giudica in ultimo ricorso, dopo che la parte richiedente e l’autorità richiesta siano state sentite o adite.

II –  ESEMPIO  PRATICO IN MATERIA DI DECRETO INGIUNTIVO ITALIANO

1°) Intitolato della richiesta (requête)

– Richiesta in vista della constatazione del carattere esecutivo in Francia di una ordinanza d’ingiunzione di pagamento

In francese: Requête en vue de la constatation du caractère exécutoire en France d’une ordonnance d’injonction de payer rendue en Italie

2°) Destinatario della richiesta

La richiesta -da redarre in francese- è inoltrata al capo cancelliere (Greffier en Chef ) del Tribunale civile (Tribunal de Grande Instance) del luogo del debitore, previa elezione di domicilio nel circondario del tribunale (artt. 39.1 e 40.1 del regolamento (CE)  n° 44/2001).

3°)  Legge applicabile

– artt. da 509-1 à 509-7 del codice di procedura civile francese
– artt. da 38.1 a 56 del Regolamento (CE) n° 44/2001

3°) Documenti necessari in originale

– Decreto ingiuntivo
– Notificazione del decreto ingiuntivo e ricezione di detta notifica in Francia (generalmente per lettera recomandata del tribunale italiano , con precisazione della data di ricezione.

– Ordinanza successiva del giudice italiano con cui è conferita  forza esecutiva al decreto ingiuntivo.

– Certificato rilasciato dal tribunale italiano ex artt. 53 e 54 del Regolamento (CE)              n° 44/2001 sull’apposito formulario, a dimostrazione del carattere esecutivo del decreto ingiuntivo.

4°) Necessità di tradurre tutti gli atti depositati

Seppure le traduzioni siano indispensabili per agire, si precisa che in Francia le traduzioni giurate non sono obbligatorie. Le traduzioni non giurate sono sufficienti.
E‘ stato giudicato peraltro dalla Corte di cassazione francese che la traduzione non è neppure necessaria per i documenti non ritenuti dal capo Cancelliere per la sua decisione (Cass. 2ème Civ. 29/11/2011).

6°) Fasi successive

1. Ottenimento della decisione

I tempi per ottenere una decisione che constati il carattere esecutivo in Francia del decreto ingiuntivo vanno generalmente da uno a tre mesi (art 43.1 del regolamento (CE) n°44/2001).

2. fase successiva dell’esecuzione forzata

La decisione è notificata tramite huissier de justice (ufficiale giudiziario privato) al debitore.

La controparte dispone di un termine perentorio di un mese a partire dalla data di notifica
per contestare la decisione.

Il ricorso di controparte va effettuato dinnanzi alla Corte d’appello competente, previa citazione al domicilio eletto in Francia presso lo studio dell’huissier de justice.

Dopo decadenza di tale termine, la procedura esecutiva francese può seguire il suo corso.

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In conclusione

La richiesta di riconoscimento in Francia della forza esecutiva di sentenze italiane può rivelarsi una falsa buona idea. In effetti, ai tempi necessari per ottenere in Italia l’esecutività di una sentenza, vanno aggiunti i tempi francesi. Spesso è quindi preferibile agire direttamente in Francia, tanto dal punto di vista delle spese da esporre quanto delle tempistiche prevedibili.

Il référé (citazione per direttissima) e l’assignation en liquidation judiciaire (citazione per fallimento) sono delle alternative da valutare.

J-F Sampieri-Marceau
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Jean François Sampieri Marceau
27/03/2013