Consulenza in materia di agenzia commerciale in Francia


Il Regolamento (CE) n° 593/2008 é stato introdotto nel Codice di Commercio francese in data 17 juin 2008 al Titolo III, rubricato “Des courtiers, des commissionaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants”.

Il Capitolo IV (artt. da L 134-1 a L 134-17) tratta degli agenti commerciali.

L’art. L 134-17 recita: “Un decreto legge fisserà le condizioni d’applicazione del presente capitolo”.

Tale decreto si trova inserito agli artt. da R 134-1 a R 134-17 del Codice di Commercio.

L’art. R 134-17 stabilisce che un decreto fisserà le forme della dichiarazione di immatricolazione.

E cosi’ si entra nel vivo della normativa francese.

1°) In primo luogo, la dichiarazione amministrativa al fine dell’immatricolazione al registro degli agenti commerciali, benchè espressamente prevista dal Codice di Commercio francese NON é obbligatoria per valersi della qualifica di agente commerciale (Cass. Com. 07/07/2004, bull. civ.  n° 146).

2°) Cio’ nonostante, un’azienda italiana ha tutto l’interesse di richiedere all’agente commerciale con cui intende lavorare di fornire la prova dell’immatricolazione all’albo degli agenti commerciali e di subordinare l’inizio del contratto all’esistenza di tale iscrizione.

Soprattutto in caso di persone fisiche. In caso di società, invece, non è essenziale.

In effetti, benché non sia una prova assoluta, l’immatricolazione al registro dei commercianti fa presumere che l’agente non é un dipendente del preponente.

=> il diritto del lavoro (ovviamente non applicabile alle società di agenzia) sarà tanto più difficile da far valere da parte di un agente -che ben consigliato da un avvocato- potrebbe richiedere la riqualificazione del rapporto.

3°) Principio dell’art. L 134-1 del Codice di Commercio

L’agente é un lavoratore indipendente che, seppure non vincolato da un contratto di lavoro, è incaricato in modo permanente di negoziare ed eventualmente concludere dei contratti di vendita, acquisto, di affitto o di prestazioni di servizio a nome e per conto di produttori, industriali , commercianti, o di altri agenti commarciali.

Puo’ essere una persona fisica o una persona giuridica (società).

4°) Il contratto puo’ essere concluso o per iscritto, oppure solo verbalmente tra le parti (pericoloso soprattutto per il preponente).

– L’art. L 134-2 precisa, tuttavia, che ognuna delle parti puo’ richiedere all’altra uno scritto che menzioni il contenuto del contratto verbale di agenzia, compresi gli eventuali addendum.

Tale obbligo trovasi completato dall’art. R 134-3 del decreto riguardo i documenti contabili  che l’agente è in diritto di richiedere al preponente.

– Nel contratto stipulato per iscritto è indispensabile prevedere, alla fine, il foro competente e la legge applicabile.

5°) All’inizio del rapporto, l’agente deve indicare quali sono i suoi altri preponenti. Nel corso del rapporto, puo’ accettare senza autorizzazione del mandante la rappresentanza di altri preponenti.

Ma non puo’ accettare la rappresentanza di aziende concorrenti senza accordo col preponente (art. L 134-3).

– E’ quindi consigliabile non sottoscrivere contratti con esclusiva, in quanto se l’agente non è esclusivo nel suo settore, l’azienda non é costretta a fare cessare il contratto, ma puo’ aggiungere un altro agente nello stesso settore.

– Nel contratto d’agenzia (che si consiglia vivamente di mettere per iscritto) vanno precisati il settore, i prodotti e la durata indeterminata.

6°) Obbligo di lealtà e di reciproca informazione per le due parti

Tale obbligo previsto dall’art. L 134-4, è completato da art. R 134-1.

7°) Diritto alle provvigioni (art. da L 134-5 a L 134-10)

Tranne clausola espressa contraria, tale diritto si estende alle provvigioni dirette e indirette (includenti tutte le remunerazioni, tanto fisse che in percentuale) nel settore attribuito per tutti gli ordini passati prima della fine del contratto e andati a buon fine (se precisato nel contratto).

8°) Cessazione del contratto -preavviso- indennità (da L 134-11 a L 134-13)

1. Preavviso. Il termine minimo di preavviso corrisponde a metà di quello imposto dalla legge francese.

L’art. L 134-11 stabilisce che il preavviso è di un mese per il primo anno; di due mesi per il secondo; di tre mesi per il terzo e gli anni seguenti.

2. Diritto all’indennità di fine rapporto

Tranne colpa grave dell’agente (per esempio, concorrenza sleale, violazione di esclusiva contrattuale), la cessazione del contratto da parte del preponente dà diritto ad una indennità a compenso del danno subito.

La legge francese va oltre la Direttiva europea del 1986 che raccomanda di limitare ad un anno di provvigioni l’indennizzo che compensa il danno subito.

L’articolo L 134-12 del Codice di Commercio prevede soltanto, in modo generico, che “in caso di cessazione della relazione con il mandante, l’agente ha diritto ad un’indennità che deve compensare il danno subito” .

La giurisprudenza francese -applicabile solo agli agenti commerciali- valuta generalmente in due anni di provvigioni la quantificazione del danno subito a causa della cessazione del contratto di agenzia (T.com. Paris 4ème ch. 04/03/2010 n° 2008043205, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227).

Ciononostante, tale indennità non è esauriente. In fatti, può essere richiesto un indennizzo specifico, come per esempio il danno provocato all’immagine dell’agente o la difficoltà di trovare un nuovo lavoro data l’età dell’agente, presunto non ancora pensionabile.

3. L’indennità è dovuta: in caso di malattia; di età che rende impossibile il proseguimento del rapporto di agenzia; ed agli eredi in caso di decesso.

4. L’articolo L 134-13 (primo ed ultimo comma) del Codice di Commercio precisa che “la riparazione del danno ex art. L134-12 non è dovuta” nel caso in cui ”con l’accordo del mandante, l’agente ha ceduto a un terzo i diritti e obblighi che detiene in virtù del contratto”.

5. Particolare caso di perdita del diritto all’indennità di cessazione di fine rapporto

Essendo tutti i contratti riqualificabili dal Giudice, il contratto di agenzia può essere riqualificato per esempio in contratto di intermediario, quel che fà perdere il diritto a indennità in base alla giurisprudenza qui sopra descritta, molto favorevole agli agenti commerciali .

Il Tribunale di Commercio di Parigi ha giudicato che non adempiono alle condizioni per pretendere alla qualifica di agente commerciale ai sensi dell’art. L 132-1 del codice di commercio, le persone :

– che non dispongono di un potere effettivo di negoziare e/o di concludere contratti a nome e per conto del preponente in modo permanente, per esempio se il presunto agente non può raccogliere gli ordini e fissare i prezzi come da listino, mentre solo il preponente può farlo (T.com. Paris 19ème ch. 28/09/2011 n° 2009014670, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227);

– che non dispongono di una latitudine sufficiente per negoziare a nome e per conto del mandante, per esempio quando il ruolo è limitato alla diffusione di offerte predefinite, con l’obbigo di non poter modificarne alcun punto (T.com. Paris 1ère ch. 23/03/2011 n° 2008094511, Gaz. Pal. 2012 n° 225 a 227).

9°) Prescrizione

Il diritto all’indennità si prescrive in un anno a partire dalla data di cessazione del contratto. L’agente deve quindi avere notificato al mandante la  propria domanda di indennità entro l’anno.

Almeno in teoria, la perdita del diritto all’indennità non fa perdere il diritto al risarcimento danni per altri motivi poco spesso ammessi.

Essendo il contratto di agenzia concluso intuitu personae e dunque in considerazione della persona stessa dell’agente, in linea di massima l’agente è tenuto ad adempiere personalmente e lealmente ai propri obblighi contrattuali – da definire con precisione nel contratto di agenzia.

Tranne accordo espresso col preponente, l’agente non può valersi di terzi per compiere la Sua missione e ancor meno cedere il suo contratto di agenzia.

Al contrario del diritto italiano, la legge francese non impone che certe clausole del contratto di agenzia siano firmate a parte.

La firma in calce all’ultima pagina del contratto (siglato alle altre pagine) è pienamente sufficiente.

 

J-F Sampieri-Marceau

 

 

 

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Jean François Sampieri Marceau

15/03/2013